SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

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I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall’art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l’11/12/2014

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

·       Comune di residenza di uno dei due coniugi;

·       Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

·       Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

·       consenso di entrambi i coniugi, in mancanza del quale si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia.

·       assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;

·       assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Fase istruttoria

·      Ciascuno dei coniugi presenta una di richiesta di accordo consensuale per separazioni e divorzi, con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; 

·      L’ufficiale di stato civile, una volta verificate le condizioni per la sottoscrizione, fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo. 

Redazione dell’accordo

Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all’ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.  

Conferma dell’accordo

Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve avvenire non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. 

Ø  La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo. 

Ø  Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

Ø  La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Nota bene

Ø  Il presupposto del divorzio è la precedente separazione dei coniugi, che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi : il termine di sei mesi per poter proporre la domanda di divorzio decorre dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Costi

Prima della redazione dell’accordo i coniugi devo provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 euro complessivi tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Osimo

Informazioni e contatti 

Ufficio di STATO CIVILE

Sede: Piazza del Comune n. 1

Responsabile del settore: Dott.ssa Monica Muscoloni

Responsabile del procedimento:

Meri Ambrosoni

Laura Giacomelli

Orietta Giuggioloni

Orario di apertura al pubblico:

  • Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
  • Pomeriggio: lunedì, dalle 15.00 alle 17.30

Contatti:

TEL. 071 7249202-312-319

Pec:     comune.osimo@emarche.it

Email: statocivile@comune.osimo.an.it;

statocivile1@comune.osimo.an.it;

statocivile2@comune.osimo.an.it