CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE: RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ
È stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 108 del 26 giugno 2026 che ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate a cessare entro il 3 agosto 2026.
E’ stato introdotto un regime transitorio differenziato, sulla base del quale le carte d’identità cartacee non scadranno quindi più in blocco il 3 agosto 2026, come era stato precedentemente stabilito: il documento cartaceo in corso di validità potrà essere usato, solo sul territorio nazionale, nei limiti delle disposizioni di seguito descritte:
➢ nei rapporti contrattuali in essere, sia pubblici che privati, stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta di identità cartacea è stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti, il documento mantiene la propria validità contrattuale fino alla scadenza fissata all’atto di emissione
➢ nei casi di necessità di riconoscimento i documenti cartacei in corso di validità possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027 per:
o l’esercizio di diritti fondamentali;
o l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
o per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari
o per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari, finanziari o postali (compreso il ritiro della pensione)
o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati che erogano pubblici servizi
SI EVIDENZIA CHE IN NESSUN CASO IL DOCUMENTO CARTACEO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER L’ESPATRIO DOPO IL 3 AGOSTO P.V. Pertanto nel pianificare un viaggio all’estero si raccomanda di dotarsi del passaporto o della CIE .
Restano confermate le modalità organizzative di aperture supplementari già programmate dedicate alla sostituzione delle carte d’identità cartacee.

