CIE: COSA SUCCEDE DOPO IL 3 AGOSTO IN ITALIA?

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CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE: RIDEFINIZIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ

È stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 108 del 26 giugno 2026 che ridefinisce i termini di validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente destinate a cessare entro il 3 agosto 2026. 

E’ stato introdotto un regime transitorio differenziato, sulla base del quale le carte d’identità cartacee non scadranno quindi più in blocco il 3 agosto 2026, come era stato precedentemente stabilito: il documento cartaceo in corso di validità potrà essere usato, solo sul territorio nazionale, nei limiti delle disposizioni di seguito descritte:

➢ nei rapporti contrattuali in essere, sia pubblici che privati, stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta di identità cartacea è stata acquisita ai fini dell’identificazione delle parti, il documento mantiene la propria validità contrattuale fino alla scadenza fissata all’atto di emissione

➢ nei casi di necessità di riconoscimento i documenti cartacei in corso di validità possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027 per: 

o l’esercizio di diritti fondamentali; 

o l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; 

o per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari

o per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari, finanziari o postali (compreso il ritiro della pensione)

o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati che erogano pubblici servizi 

SI EVIDENZIA CHE IN NESSUN CASO IL DOCUMENTO CARTACEO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER L’ESPATRIO DOPO IL 3 AGOSTO P.V. Pertanto nel pianificare un viaggio all’estero si raccomanda di dotarsi del passaporto o della CIE                     .

Restano confermate le modalità organizzative di aperture supplementari già programmate dedicate alla sostituzione delle carte d’identità cartacee