_ TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO _

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art. 39 co. 1 lett. a) STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI

art. 39 co. 1 lett. b) SCHEMI DI PROVVEDIMENTO E RELATIVI ELABORATI TECNICI (fino al 2016)

art. 39 co.2 PROPOSTE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 39. Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a)      gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 

b)      per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici (lettera soppressa dall’art. 43, co. 1, d.lgs. n. 97/2016)

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.