Regolamento di Polizia Urbana

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REGOLAMENTI COMUNALI
Regolamento di Polizia Urbana
– p.m.
COMUNE DI OSIMO

Regolamento di P.U.

Approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo 1914 e dalla Giunta Prov. Amm.va il 15 Maggio 1914

(N. 21034 – Div. 2°)

Variazione art. 57

(Del. C. 26-IX-45 app. dalla G.P.A. il 19-XI-45 n. 27245)

Art.57 “Sino all’ora che sarà fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune nel primo giorno successivo di festa, fiera, o mercato e in altri luoghi pubblici, è vietato ai produttori, incettatori, rivenditori di procedere fra loro,in qualsiasi parte del territorio comunale, a contrattazione di uova, pollame, animali di bassa corte, e generi ortivi. Lo scoccare dell’ora di cessazione del divieto sarà segnalato con l’abbassamento di una bandiera che sarà ogni mattina esposta sul luogo del mercato”.

ORARIO VIGENTE

 Alle ore 8 dal I° maggio al 31 agosto

Alle ore 9 dal I° al 30 aprile e dal I° settembre al 31 ottobre

Alle ore 9.30 negli altri mesi

CITTA’ DI OSIMO

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UFFICIO DI POLIZIA URBANA

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Art. 57 Reg.di P.U. (levata della bandiera all’interno del Mercato Verdura)

Alle ore 8 dal I° maggio al 31 agosto

Alle ore 9 dal I° al 30 aprile e dal I° settembre al 31 ottobre

Alle ore 9.30 negli altri mesi.

CAPO I

Nettezza del solo pubblico

Art. 1 -Le piazze, le strade, i vicoli della città, e borghi ed in genere tutti i luoghi destinati e aperti al pubblico uso devono esser tenuti costantemente puliti.

La spazzatura generale delle vie – piazze ed in generale di tutti i luoghi pubblici della città viene effettuata a cura del Municipio.

Art. 2 – E’ vietato di rompere sulle piazze e sulle pubbliche vie della città, legna, fascine ecc… e di lordare o danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico.

Art. 3 – E’ vietato il getto in qualunque maniera ed in qualsiasi località pubblica, nonché l’abbandono o il deposito di rottami, immondizie, spazzature, avanzi di frutta, erbaggi, di acqua pura ed impura o di qualunque altra materia liquida o solida di pregiudizio e d’incomodo ai transitanti o d’ingombro e di deturpamento a vie e piazze, ed altri luoghi pubblici.

Art. 4 – E’ vietato scaricare materie, terra, rottami ed altro fuori dalla località designata dal Municipio.

Art. 6 – E’ vietato di soddisfare alle esigenze del corpo nelle pubbliche vie, vicoli o spazi di qualunque sorta, fuori dei cessi e degli orinatoi pubblici.

Art. 7 – E’ vietato di lasciar vagare nell’interno della città e nelle vie di circonvallazione e borghi ogni specie di pollame, anatre, oche, maiali, pecore e capre, anche se queste ultime condotte a guinzaglio.

Art. 8 – E’ vietato di pettinare o pettinarsi sul suolo pubblico e sulle porte della abitazioni prospicienti le piazze e le vie pubbliche.

Art. 9 – E’ vietato all’interno della città e borghi vagliare o trebbiare granaglie ed altri generi, ventilare il carbone, battere o scuotere lane, tappeti, stuoie, ecc… tanto dalle finestre, terrazze, quanto sulle pubbliche vie. La vagliatura del grano potrà farsi nell’interno delle case, semprechè la polvere non esca dalle medesime nelle vie e piazze a recare incomodo ai vicini ed ai transitanti.

Art. 10 – E’ vietato nell’interno della città e borghi strigliare e tosare sulle pubbliche vie, piazze ecc… cavalli ed altri animali , come pure ingrassare e pulire finimenti ed altri oggetti consimili, e trattenere avanti le stalle e lungo le vie della città cavalli ed altre bestie da tiro.

E’ del pari vietati la lavatura delle carrozze, birocci ed altri veicoli nelle vie della città.

L’ufficio di P.U. potrà volta per volta designare la località adatta all’uopo.

Art. 11 – Non potranno mai farsi transitare per l’interno della città gruppi di maiali e pecore.

Art. 12 – E’ vietato di foraggiare gli animali nell’interno della città.

Art. 13 – E’ proibito di spandere e battere il pelo ad uso, degli scopettari, fuori della località designata dall’autorità comunale.

Potrà il Sindaco in via eccezionale permettere ai fabbricanti di spazzole la semplice custodia del pelo stesso sul piazzale del campo boario dalle 11 alle 14 meno che nei giorni di fiere e mercati.

Art. 14 – E’ vietato depositare per le vie e piazze della città e nell’interno degli esercizi pubblici involti di biancheria o di altri indumenti sudici.

Art. 15 – E’ vietato il trasporto di materie imbrattanti con barocci, carri o carretti che non siano costruiti in modo da impedire la dispersione delle materie stesse. Il trasporto delle materie sudice e fetenti non potrà farsi che con carri ermeticamente chiusi.

Il trasporto delle carni fresche deal mattatoio e da qualunque altro luogo di deposito al luogo dello spaccio, dovrà farsi mediante recipienti chiusi o altrimenti ben coperti con panno pulito atto ad impedire completamente la vista delle carni e lo sgocciolio del sangue.

Art. 16 – Dopo il carico e lo scarico di qualsiasi oggetto in suolo pubblico, sarà obbligo di coloro a comodo dei quali si fece l’operazione di fare immediatamente ripulire il suolo che ne fosse rimasto imbrattato.

Art. 17 – E’ proibito di accendere fuoco sulle pubbliche vie, di bruciarvi paglia, legna e qualunque altra specie di combustibili.

Art. 18 – E’ vietato deporre sulla pubblica via bottiglie rotte, ed a ogni altro oggetto che possa essere cagione d’inciampo o pericolo.

Art.19 – E’ vietato gettare dalle porte o dalle finestre di case poste su viee piazze pubbliche, acqua, orine, spazzature od altra qualsiasi cosa. I proprietari debbono fornire i loro fabbricati di canali e doccioni per acque pluviali e di scolo, e sono obbligati a mantenerli in perfetto stato.

Art. 20 – I proprietari sono tenuti ad evitare che le latrine e pozzi neri tanto dell’interno che dell’esterno, rigurgitino e trabocchino, provvedendo in tempo debito a che vengano vuotate o riparate.

Art. 21 – Non potrà procedersi ad alcun vuotamento di pozzi neri o cloache senza una dichiarazione precedentemente fatta all’ufficio di polizia urbana che rilascerà regolare permesso in analogia alle disposizioni del Regolamento d’igiene.

Art. 22 – Compiuta l’operazione del vuotamento del cesso, fogna, ecc… dovranno i proprietari della casa o gli inquilini dopo asportate le materie estratte, lavare e nettare immediatamente quelle parti di suolo sulle quali nell’atto della vuotatura, o per cagione della medesima, fosse avvenuto lo spargimento di materie putride, in modo che non resti sul suolo traccia veruna dell’imbrattamento avvenuto.

CAPO II

Occupazione del suolo pubblico

Art. 23 – Abrogato

Art. 24 – Abrogato

Art. 25 – Abrogato

Art. 26 – Ferma restando la competenza del Sindaco, in base all’art. 13 del vigente regolamento comunale per la circolazione e la occupazione delle strade, di regolare con ordinanza l’esposizione delle merci sul suolo pubblico da parte dei commercianti fissi fuori dei loro negozi, è vietato a quei commercianti che dispongano di aree esterne private di esporvi la loro merci nei giorni e nelle ore in cui ciò non sia ammesso sul solo pubblico.

Analogo divieto di esposizione è fatto per gli spazi compresi tra la porta esterna e quella interna dei negozi salvo che le merci non siano contenute in vetrine chiuse.

Il Sindaco potrà consentire, con autorizzazione singola sempre revocabile, che in aree private siano ammessi depositi di merci ingombranti.

(Delib.Cons.del 7 – 3 – 57 n.6 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 18 – 4 – 57, con decisione n. 794).

Art. 27 – E’ vietato di cuocere cibi sulle pubbliche vie, e dovrà perciò essere impedita l’erezione di cucine allo scoperto e lo stabilirvi padelle per friggere.

Art. 28 – Abrogato

Art. 29 – E’ vietato il lavorare fuori dei negozi, botteghe o case, ed il tenervi banchi, tavole, sedie ed altri oggetti consimili, salva all’Autorità comunale la facoltà di quei permessi che fossero consigliati da speciali circostanze.

Art. 30 – Abrogato

Art. 31 – Abrogato

Art. 32 – Abrogato

Art. 33 – E’ vietato di esporre al di fuori delle finestre delle case prospicienti le vie e piazze e di stendere sul suolo pubblico o nelle pareti esterne dei muri, porte ecc… biancherie, panni, tele, lane, drappi, filati, tende, tappeti, stracci, stuoie, od altro.

Art. 34 – Resta pure vietato di soffermarsi a scopo di vendita per il Corso Umberto I°, Piazza Mainetto – Buccolino, e Piazza Municipio e Lionetta con fasci di erbe, foraggi e legna all’infuori dei luoghi assegnati dall’Autorità Comunale.

Art. 35 – I tendoni, le incerate ecc… che servono a coprire le baracche, ove si smerciano al pubblico merci od altro, debbono essere decenti e pulite.

CAPO III

Libero transito, ordine,decenza e quiete pubblica

Art. 36 – Abrogato

Art. 37 – Abrogato

Art. 38 – Abrogato

Art. 39 – Abrogato

Art. 40 – Abrogato

Art. 41 – Abrogato

Art. 42 – Abrogato

Art. 43 – Abrogato

Art. 44 – Abrogato

Art. 45 – Abrogato

Art. 46 – Abrogato

Art. 47 – Abrogato

Art. 48 – Abrogato

Art. 49 – Abrogato

Art. 50 – E’ proibito percuotere soverchiamente le bestie, od in qualsiasi modo maltrattarle, e di assoggettarle a trasportare carichi di peso eccessivo per le loro forze.

Art. 50 bis – Gli animali gravemente ammalati o che presentino gravi lesioni traumatiche o siano fortemente claudicanti o affetti da zoppie dolorose dovranno essere trasportati su idonei carri.

Art. 50 ter – La legatura degli arti dei piccoli animali dovrà essere fatta a mezzo fasce anziché di corde o altro e non dovrà essere eccessivamente stretta. Quando poi i detti animali siano caricati su mezzi di trasporto dovranno rimanere completamente adagiati e non avere la testa penzoloni.

Art. 50 quater – Gli animali stessi non dovranno essere abbandonati sul terreno bagnato e dovranno essere fissati secondo suggerimenti della zoofila, evitando di sospenderli all’uncino delle stadere.

(Del. Podestarile 11/8/1927 n. 222).

Art. 51 – Abrogato

Art. 52 – Abrogato

Art. 53 – Sono proibiti nelle piazze, vie delle città, borghi, strade di circonvallazione, ed in genere nelle strade pubbliche i giuochi del pallone, della palla, bocce, ruzzola, boccetta e simili e quei trattenimenti tutti che per la loro natura, o per numerosa riunione di persone, cui danno luogo, possono offendere la sicurezza personale, impedire il libero transito e turbare la quiete dei cittadini.

L’innalzamento delle stelle di carta, o cervi volanti, è vietato nell’interno della città, sobborghi e vie di circonvallazione.

Il giuoco della palla e delle bocce è permesso soltanto nel foro boario e nello spiazzale di Borgo S. Giacomo che precede l’imbocco al viale del cimitero.

Art. 54 – Nelle piazze e vie in cui si tengono fiere e mercati è vietato l’esercizio dei saltimbanchi, cantanti, ciarlatani, giuochi di bigliardini, piattelli, girovaghi con bestie, suonatori, ambulanti ed altri.

Art. 55 – I negozianti rivenditori ambulanti, le ortolane, contadine ecc… alle quali l’ufficio di P.U. ebbe ad assegnare la località per lo spaccio delle rispettive merci (giusta la tabella esposta nell’ufficio di P. Urbana, approvata dall’Autorità comunale) non potranno cambiare il loro posto senza il permesso della predetta autorità.

Art. 56 – E’ vietato assicurare i tendoni delle baracche con corde nelle inferriate del Palazzo Municipale e di conficcare chiodi nelle pareti del palazzo stesso.

Art. 57 – “Sino all’ora che sarà fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune nel primo giorno successivo di festa, fiera o mercato e in altri luoghi pubblici, è vietato ai produttori, incettatori, rivenditori di procedere fra loro, in qualsiasi parte del territorio comunale, a contrattazioni di uova, pollame, animali di bassa corte, e generi ordivi. Lo scoccare dell’ora di cessazione del divieto sarà segnalato con l’abbassamento di bandiera che sarà ogni mattina esposta sul luogo del mercato”. (Delib.26/09/45 app. dalla G.P.A. il 2/09/45 – n. 2729).


CITTA’ DI OSIMO

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N. 12701

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti ordinanze del 02/03/1957, 4/12/1957 n. 10960 e l’art. 26 del regolamento di P.U. con cui è stata disciplinata l’esposizione di merci sul suolo pubblico e privato;

VISTA la domanda di alcuni commercianti, siti nella zona pedonale del centro storico, rivolta ad ottenere l’autorizzazione ad esporre merci fuori dei propri negozi e tra la porta esterna e quella interna;

CONSIDERATO che in occasione delle feste natalizie, dopo il divieto di circolazione dei veicoli lungo il Corso Mazzini, è consuetudine esporre merci fuori dai negozi;

RILEVATO che non sussistono motivi di intralcio alla circolazione stradale;

VISTA la legge Comunale e Provinciale del 03/031934, n. 383

ORDINA

Dal 15 dicembre al 6 gennaio, inclusi, tutti i commercianti possono esporre le proprie merci negli spazi compresi tra la porta esterna e quella interna dei negozi.

Per lo steso periodo, i commercianti siti nella zona pedonale di Corso Mazzini, possono esporre la loro merce anche fuori dal proprio negozio, sul suolo pubblico per la lunghezza del negozio stesso e per una larghezza di un metro.

Resta fermo il divieto assoluto di esporre i generi alimentari fuori del negozio, anche tra la porta esterna e la porta interna.

Gli agenti della forza pubblica ed i Vigili Urbani, sono incaricati della esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Osimo, lì 15 Dicembre 1975

IL SINDACO

Art. 58 – Qualora una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci ruina, il proprietario, i conduttori, o gli inquilini sono in obbligo di darne immediata denuncia all’Autorità comunale la quale, fatte le opportune verifiche, ordinerà al proprietario di assicurare, restaurare o demolire l’opera che minacci ruina in quel tempo e modi suggeriti dall’imminenza del pericolo.

Se il proprietario non denuncerà il pericolo, ovvero si rifiuterà di obbedire, si provvederà d’ufficio a termini di legge.

Art. 59 – Nel caso di lavori murari, di restauri delle parti superiori di fabbricati di pulitura di tetti ecc…. dovranno collocarsi nella via sottostante dei segnali in numero sufficiente ad avvertire le persone del pericolo.

Allorché si spazzano e si restaurano i tetti non si potranno gettare sul suolo pubblico che le erbe e la semplice spazzatura senza alcun sasso, rottami od altro qualsiasi materiale capace di offendere i passanti, si dovranno però mettere in ogni caso dei segnali che facciano avvertito il pubblico di tale gettito.

Art. 60 – Abrogato

Art. 61– Le insegne ed iscrizioni indicanti la destinazione di una casa o località, vendita di oggetti o generi, esercizio di professioni, industrie, mestieri, le persiane e le vetrate da finestre devono essere bene e solidamente assicurate mediante cardini terminante a vite con galletto in modo da resistere ai venti impetuosi. I vasi e le cassette per i fiori, e gli oggetti di qualunque specie posti nei parapetti delle finestre, sui tetti e sulle terrazze devono essere bene assicurati e in maniera che non possano cadere sulla via e ciò tanto in città che in campagna. L’innaffiamento dei vasi e delle cassette dei fiori deve esser fatto in modo che non avvenga stillicidio sul suolo pubblico.

Art. 62 – Non possono esporsi gabbie contenenti uccelli al di fuori del muro esterno dei fabbricati prospicienti il Corso.

Art. 63 – E’ proibito danneggiare i qualsiasi modo, deturpare, imbrattare i pubblici e privati edifizi, gli apparecchi ad uso telegrafico, telefonico e idroelettrico. E’ proibito insudiciare e imbrattare le imposte delle portee finestre corrispondenti sulle piazze e strade, nonché le parti interne e gli atri dei pubblici edifici e dei loggiati con motti, figure, segni e scritti qualunque.

Art. 64 – I proprietari degli edifici che fronteggiano il suolo pubblico sono tenuti a conservarli sempre in stato decente e a non recare danno di sorta alle placche della nomenclatura delle contrade e della numerazione delle case. Sono pure tenuti a far togliere le erbe che per avventura fossero nate al piede ed all’esterno dei muri delle case.

Art. 65 – E’ vietata l’affissione dei manifesti, avvisi, e qualsiasialtra stampa o manoscritti fuori dei luoghi destinati dall’Autorità Municipale.

E’ vietato del pari in qualsiasi tempo di lordare, di coprire, di lacerare o cancellare lo scritto o stampato affisso nelle tabelle approvate.

Art. 66 – E’ vietato salire sulle piante dei pubblici paesaggi, e il tagliarle, sfrondarle, scortecciarle o ad esse recar danno in qualsiasi modo. Così pure è proibito di conficcare chiodi, legar corde, appendere od appoggiare biancherie od altro nelle piante od il lanciarvi qualunque cose che possano alterare la purezza e la salubrità delle acque.

Art. 66 bis – E’ vietato nei giardini pubblici di camminare sopra le aiole, di cogliere fiori, di danneggiare in qualsiasi modo le piante e i manufatti, e di gettare in terra carte o altro.

E’ pure vietato di introdurre in essi veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione delle carrozzine per bambini, e di introdurre cani non condotti al guinzaglio. I cani trovati vaganti, qualora il proprietario non sia presente, saranno accalappiati e tenuti in custodia per sei giorni, entro il qual termine i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento, della tassa di presa e dei danni eventualmente recati. Trascorsi i sei giorni, l’Autorità Comunale farà uccidere i suddetti cani, senza che il proprietario possa avanzare alcuna pretesa.

L’orario dei pubblici giardini, con deliberazione di Giunta del 23 Aprile 1952, è stato mutato come segue:

·Mesi di gennaio, febbraio, marzo,novembre e dicembre: apertura ore 8, chiusura al suono dell’Ave Maria;

·Mese di aprile: apertura ore 8, chiusura ore 19.30;

·Mese di maggio: apertura ore 8, chiusura ore 20.30;

·Mese di giugno: apertura ore 7, chiusura ore 23;

·Mesi di luglio e agosto: apertura ore 7, chiusura ore 24;

·Mese di settembre: apertura ore 8, chiusura ore 23;

·Mese di ottobre: apertura ore 8, chiusura ore 18;

Il giardiniere è dispensato dalla sorveglianza, a cui provvederà l’Ufficio di P.U., dalle ore 12 alle 14.30 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, dalle ore 12 alle 15 nei mesi di aprile, maggio e ottobre, dalle ore 12 alle 16 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 67 – E’ pure proibito attingere acqua dalle pubbliche fontanine per impiegarla ad uso che non sia strettamente domestico, dovendosi negli altri casi avere il permesso dell’Autorità Comunale, dietro analogo corrispettivo. E’ vietato altresì bagnarsi od immergere qualsiasi oggetto nei bacini delle pubbliche fontane, od asportarne l’acqua senza permesso dell’Autorità Comunale.

E’ vietato, nella fontana pubblica di Piazza Buccolino e nei pubblici lavatoi di Porta Musone, Fonte Magna, Borgo S. Giacomo, Guazzatore, S. Gennaro e Fellonia di bagnare cani ed animali di qualsiasi specie.

Art. 68 – Resta severamente proibito di lavare biancherie, indumenti e qualsiasi, altra cosa nelle fontanine pubbliche e sulle vie della città e sobborghi con recipienti o senza. Nelle pubbliche fonti destinate ad abbeverare animali è proibito lavare qualsiasi oggetto, o gettarvi cose che possano alterare la purezza e la salubrità delle acque.

Art. 69 – E’ proibito di introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirle.

Art. 70 – Abrogato

Art. 71 – E’ vietato di bagnarsi in stato di completa nudità nelle acque prossime alle vie ed ai luoghi abitati.

Art. 72 – Non è permesso sdraiarsi nelle vie interne o piazze della città come pure sulle soglie degli ingressi che prospettano il suolo viabile.

Art. 73 – E’ proibito di mendicare facendo mostra in luogo pubblico di piaghe, di mutilazioni di deformità.

E’ sempre proibito mendicare durante la notte.

Art. 74 – Nelle strade e piazze ed in generale nei luoghi pubblici è severamente proibito fare qualsiasi atto, o pronunciare a voce alte qualsiasi parola capace di offendere il pubblico decoro.

Art. 75 – E’ proibito di lanciare, con o senza colpevole intendimento, nei luoghi pubblici, sassi, frutta, palle di neve ed altri oggetti che possano offendere persone o cose.

Art. 76 – Niuno potrà entrare e transitare in città con falci montate, e con altri arnesi che per la loro forma e grandezza possano anche senza colpa recare danno od incomodo ai passeggeri.

Art. 77 – Non è permesso aizzare i cani con grida, spinte, percosse ed esporli a maltrattamenti di qualsiasi genere.

Art. 78 – E’ proibito tendere lacci per prendere le rondini a volo abbatterne o manometterne i nidi. Così pare è proibito in campagna la distruzione dei ndi degli uccelli insettivori.

Art. 79 – I cani trovati vaganti per la città e territorio senza fusoliera atta ad impedire di mordere e prescritto collare, saranno presi e tenuti in custodia per sei giorni entro il quale tempo i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo il pagamento delle spese di custodia e mantenimento, dell’ammenda e della tassa di presa che va all’accalappiacani, senza pregiudizio di pene maggiori se i cani abbiano recato altrui danno. Trascorsi sei giorni l’Autorità Comunale farà uccidere o vendere, o disporrà come meglio possa muovere alcuna pretesa. Se per qualsiasi circostanza non potessero essere sequestrati i cani sciolti, privi della prescritta fusoliera e di collana di cuoio debitamente assicurata e fornita di una placca che porti inciso il nome ed il cognome del proprietario, verranno sempre dagli agenti municipali contestate le contravvenzioni ai rispettivi proprietari, i quali dovranno pagare la relativa ammenda.

I cani mordaci e da presa saranno tenuti permanentemente alla catena.

Quei cani che durante la notte fanno un latrato lungo e molesto per la quiete pubblica non possono essere tenuti in città.

Art. 79 bis – Ad evitare incomodi ai cittadini è in facoltà dell’Autorità Comunale di vietare, caso per caso, la tenuta in determinati luoghi di animali ritenuti dall’Autorità stessa come molesti. “galli e animali da ritenersi ugualmente molesti”.

Art. 80 – I proprietari o conduttori di case, botteghe, officine od altro qualsiasi stabile ove siano camini e canali del fumo, dovranno far spazzare e nettare questi dalla fuliggine, almeno una volta l’anno.

Art. 81 – I camini e i canali di cui sopra prossimi edifizi, case e qualunque stabile con finestre devono avere il loro sbocco sopra il tetto della rispettiva casa e distare dalle finestre dei vicini di almeno tre metri.

Che se si tratta di fumo di carbone fossile e simili anche purificato, il canale deve sorpassare di almeno un metro il culmine del tetto più elevato della casa ed edifici circostanti per un raggio di quindici metri.

Art. 82 – E’ vietato di accendere il fuoco sul suolo pubblico anche per momentanee occorrenze di qualsiasi industria, e di bruciarvi paglia, legna, foglie di grano turco, e qualsiasi altro combustibile.

E’ pure vietato di fare uso del fuoco in case, officine o botteghe non provviste di camini e canali d’immissione e conduzione del fumo sopra i tetti. Dai camini poi, dai forni, dalle officine ecc…,dovranno tenersi discosti anche i piccoli depositi di legna, di carbone ed altre materie combustibili.

Art. 83 – Tanto i focolari quanto le bocche, le gole ed i tubi di camino, di stufe, di forni non potranno stabilirsi su impalcature né addossarsi a travi od a pareti in legno, ma ne dovranno sempre essere separati da un massiccio in muratura di almeno 10 centimetri di spessore.

Art. 84 – E’ proibito di fare nell’interno della città grandi depositi di foraggi, paglia e strame. E’ pure proibito di formare pagliai negli orti situati entro la cinta delle mura salvo speciale concessione della Giunta comunale. Per grandi depositi di foraggi s’intendono quelle quantità che superano in peso cinque quintali, per le quantità maggiori, è riservata alla Giunta la facoltà di concedere quegli speciali permessi che potessero essere del caso, tenuto conto delle circostanze, della costruzione, della situazione, e delle adiacenze dei locali che fossero destinati per tali depositi.

Non è permesso nell’interno dell’abitato ed in locali contigui ad altri fabbricati, magazzini per deposito carbone, legna, fascine, fieno, paglia, foraggi, solfo, catrame petrolio ed altre materie di facile combustione senza averne prima riportata l’autorizzazione del Sindaco.

Art. 85 – Anche ottenuta la licenza, è proibito di riporre nei fienili il fieno e la paglia bagnata o in stato verde e tale che possano accendersi. E’ ugualmente vietato di entrare nei fienili, stalle, e locali in cui si tengano fieno, paglia, ecc…, con lanterne aperte e di fumarvi sigari o pipe on chiuse.

Art. 86 – Le materie incendiarie e quelle esplosive, come fiammiferi, zolfi, polveri piriche, benzina superanti il peso di cinque chilogrammi, gli spiriti, oli minerali e simili del quantitativo maggiore di mezzo quintale devono soltanto tenersi in deposito in locali approvati dalla Autorità comunale salvo il disposto delle leggi vigenti.

Art. 87 – Nessuno potrà sparare mortai, accendere falò, fuochi d’artificio, lanciare razzi, innalzare globi aerostatici, praticar mine si in città che in campagna senza il permesso dell’Autorità di P.S.

Quando poi si tratti di occupare il suolo pubblico o praticarvi buche, è necessario anche il permesso del Municipio.

Art. 88 – Nei casi d’incendio le persone che si trovano nei locali ove il fuoco si manifesta, sono obbligate renderne immediatamente avvertita l’Autorità Municipale, e tutti i cittadini sono strettamente tenuti a dare opera ai lavori, ai servizi ed a quei soccorsi di cui fossero richiesti dalle Autorità locali.

Art. 89 – I proprietari delle case e degli altri edifici, le cui porte, atri e cortili rimangono aperti nelle ore notturne, devono tenere illuminati gli ingressi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.

CAPO IV

Rivendita merci, Esercizio, Commercio, Arti, Industrie, Mestieri

Art. 90 – (Delib. Giunta 30/11/1926) Chiunque voglia aprire nuovi opifici o stabilimenti industriali ovvero dedicarsi all’esercizio di un’arte o una professione dovrà darne preventiva partecipazione all’autorità Comunale, oltre adempiere quanto siano per dettagli le leggi e i regolamenti generali e locali.

Simile partecipazione è obbligatoria nel caso di cessione o chiusura dell’opificio o stabilimenti ovvero abbandono dell’arte o della professione.

Chiunque invece, voglia aprire negozi o aziende di vendita al dettaglio, deve previamente ottenere autorizzazione dal Comune.

Art. 90 bis – La vendita di merci nelle pubbliche vie e piazze sarà consentita solo nei giorni di fiera o mercato. (Del. Pod. 141 del 07/05/1932).

Art. 91 – Per la vendita o lo smercio in modo permanente del bestiame, cereali, erbe, foraggi, sete in bozzoli o gallette, oggetti vecchi e qualsiasi altre merci e generi commestibili non possono occuparsi altri luoghi pubblici oltre a quelli destinati al Municipio (veggasi tabella relativa) che può sempre cambiarli, e modificare le disposizioni esistenti.

Art. 92 – I venditori di commestibili, bevande, generi coloniali, droghe ecc…, dovranno tenere affissa nei,luoghi dello smercio in un punto visibile ed a caratteri chiari la nota dei generi ed il loro rispettivo prezzo permanentemente.

Art. 93 – I pesi, le bilance, le stadere, dovranno essere poste in luogo bene esposto alla luce, o sotto gli occhi del compratore. Dovranno sempre essere tenute nette, ed i piatti delle bilance ed altri strumenti di pesa, per la vendita dei commestibili che possono essere facilmente attaccati dagli ossidi di rame o di ottone, dovranno sempre essere di vetro o di ferro.

Le bilance da usarsi a cavalletto dovranno essere collocate orizzontalmente e ben ferme.

Art. 94 – L’Autorità comunale o chi per essa potrà sempre far visitare i locali degli esercenti i generi di commercio come pure gli utensili, i pesi e le misure di cui si servono per accertarsi della loro qualità, esattezza e pulizia.

Art. 95 – ( R. D. 19/05/1930 n. 764)

Art. 96 – E’ vietato agli esercenti con bottega od ambulanti di annunziare i loro generi con grida e schiamazzi.

Art. 97 – I venditori non potranno rifiutarsi alla vendita degli oggetti, quand’anche né sia loro richiesta una piccola quantità.

Art. 98 – I venditori di cibi cotti non potranno fare uso sia per cuocerli, sia per conservarli, di recipienti di rame se non siano internamente ben coperti di stagno.

Art. 99 – Il pesce fresco non potrà vendersi che alla pubblica pescheria, i venditori hanno l’obbligo di attenersi strettamente alle disposizioni Municipali. La vendita è permessa fuori la pescheria dopo le dieci (eccetto che per il Corso). Delib. Cons. 29/10/1924.

Art. 100 – Chiunque venda contemporaneamente qualità diverse di oli o di altri liquidi è in obbligo di tenere ed usare misure distinte per ogni qualità, ed esporre i saggi degli oli in recipienti di vetro bianco e trasparente.

Art. 101 – La vendita delle carni dovrà farsi esclusivamente nell’interno delle botteghe. Per il Corso è vietato ai pizzicagnoli qualunque esposizione all’esterno delle botteghe.

E’ vietato l’esercizio di rivendite di carne in botteghe, site lungo il Corso.

Art. 101 bis – Sono vietati inoltre il deposito e la vendita di carni congelate nei locali ove si effettua la vendita di carni fresche. (Delib. Cons. 25 ottobre 1924).

Art. 102 – La vendita del vino non potrà mai venire annunciata con alte grida. La vendita verrà annunziata mediante iscrizione od insegna, apposta all’esterno dell’esercizio.

Art. 103 – E’ proibito battere lo stoccafisso nell’interno della città e vie di circonvallazione.

Art. 104 – I fornai, i venditori di carne, ed in generale i venditori di commestibili dovranno tenere aperti i loro negozi in tutti i giorni, meno quelli fissati per il riposo festivo, dal levare del sole fino a due ore di notte almeno, e dovranno tenere sufficientemente illuminati i loro negozi sia di giorno che di notte.

Art. 105 – Negli spacci di pane, paste, farine, si dovrà conservare la massima nettezza.
Detti generi in tempo d’estate, dovranno essere tenuti coperti con velo od altrimenti.

Art. 106 – I mugnai dovranno tenere i loro mulini a disposizione del pubblico dall’alba di ogni giorno no festivo fino a sera. In ogni caso di urgenza i mugnai potranno essere obbligati a servire il pubblico anche nei dì festivi e nella notte.

Art. 107 – La molenda, ossia la quantità del genere ai mugnai dovuta per dirittidi molitura, quando tale diritto non venga pagato in effettivo contante, dovrà da essi essere prelevato in presenza degli avventori.

Nel molino si terrà affisso in luogo a tutti visibile un cartello indicante l’ammontare della molenda in peso metrico.

Art. 108 – I mugnai non potranno mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini le granaglie dei privati secondo l’ordine col quale sono presentate, ed è proibito loro di confondere o macinare insieme le granaglie di diversi padroni.

Art. 109 – E’ severamente proibito ai mugnai di bagnare o alterare in qualsiasi modo le granaglie loro affidate e le farine che ne risultano.
Essi sono obbligati di tenere costantemente riparati dall’umidità i sacchi che contengono le granaglie e le farine.

Art. 110 – Gli animali che sono ricoverati nelle stalle pubbliche devono essere muniti di cavezza di corda sufficientemente solida applicata alla testa ed alle corna se si tratta di bovini. Essi non devono essere lasciati oltre 24 ore senza alimento. Ciò verificandosi, ne saranno provveduti a spese del proprietario.

Art. 111 – Nelle stalle pubbliche è vietato tener fieno e paglia bagnato o in stato che se ne possa produrre la spontanea accensione, o fumare, e fare uso di lanterne che non siano di sicurezza.

Art. 112 – Le stalle pubbliche del cavalli, muli ecc… non sono permesse nelle vie principali della città né dove siavi abbondanza di popolazione o scarsezza di ventilazione, né potranno essere immediatamente sottoposte alle stanze da letto.

Le stalle dovranno essere munite di pavimento a pietra inclinato e con piccolo solco per raccogliere le orine, da immettersi in particolari serbatoi.

Le stalle avranno i finestroni innumero sufficiente per il libero giro dell’aria o ventilatori.

All’infuori del personale di servizio nessuno può pernottare nelle stalle.

Art. 113 – Non sono riconosciuti facchini di piazza che non siano muniti della relativa licenza e di particolare distintivo.

Quei facchini che in luogo pubblico vorranno imporre ai privati l’opera propria, potranno essere allontanati ed incorreranno nella contravvenzione senza pregiudizio dei fatti che possono costituire reati previsti dalla legge penale.

I facchini di piazza non potranno percepire emolumenti superiori a quelli stabiliti nella tariffa approvata dalla Giunta.

Art. 113 bis – Per l’impianto di industrie o botteghe artigiane rumorose od incomode, o per il loro trasloco, devesi presentare domanda di licenza all’autorità comunale, la quale subordinerà il rilascio anche in relazione alla località in cui le medesime svolgeranno la loro attività.

Sono considerati industrie o mestieri rumorosi od incomodi quelli che, per l’azione di macchine, di motori o per l’uso di strumenti manuali possano recare sensibile molestia al vicinato.

Art. 113 ter – Ogni volta che un’industria o una bottega artigiana, anche munita di licenza, rechi disturbo al vicinato, il Sindaco, vagliate le circostanze, è autorizzato ad emettere, caso per caso, apposita ordinanza regolatrice dell’orario di lavoro della medesima.

(Delib.Cons.16/07/1953 n.6)

CAPO V

Sanzioni Penali

Art. 114 – Le infrazioni al presente regolamento sono soggette tanto per le penalità quanto per la verifica delle contravvenzioni, per le conciliazioni e per le oblazioni alle vigenti leggi comunali. Il verbale di conciliazione firmato dalle parti e dal Sindaco, esclude ogni procedimento penale.

I verbali verranno inviati all’Autorità giudiziaria tutte le volte che i contravventori chiamati dal Sindaco o chi per esso, rifiuteranno la conciliazione, o non si presenteranno nel termine prescritto.
Vedi ordinanza del Podestà del 22/1/1935 alle somme da pagarsi in via di conciliazione amministrativa in mano del verbalizzante per le contravvenzioni ai regolamenti Comunali.

Art. 115 – Ogni contravvenzione al presente regolamento dovrà risultare da un verbale redatto e firmato dall’agente municipale interessato ed inoltrato al Sindaco o chi per esso.

Art. 116 – Le ammende, detratte le spese, saranno devolute per metà agli agenti municipali e per metà all’erario comunale.

Art. 117 – I genitori, i capi di famiglia, i tutori, i padroni, i capi bottega sono responsabili per il pagamento delle ammende inflitte ai loro figli, pupilli, domestici, coloni, garzoni e dipendenti qualunque.

Art. 118 – Il pagamento delle ammende non esonera i contravventori delle sanzioni contemplate dal codice penale,né dalla rifrazione dei danni ai sensi della legge.

Art. 119 – E’ in facoltà degli agenti della Polizia Urbana di procedere al sequestro degli oggetti trovati o costituenti contravvenzione ai sensi degli articoli 164 – 166 del codice di procedura penale.

Art. 120 – Qualora gli agenti avessero indizi di contravvenzioni al presente regolamento, potrà il Sindaco far procedere ancora a visite domiciliari nei modi e con le condizioni prescritte dalle vigenti leggi per constatare la contravvenzione.

Art. 121 – I contravventori a presente regolamento saranno puniti con l’ammenda da 10 a 50 lire.

Art. 122 – Il presente regolamento andrà in vigore non appena avrà riportato le sanzioni superiori e dopo le pubblicazioni volute dalla legge, e saranno tenuti ad osservarlo tutti coloro che si trovano nel Comune quantunque ivi residenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 17 Marzo 1914 e dalla Giunta Provinciale amministrativa il 5 Maggio 1914 N. 21034 Div. 2°

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N. 21102 Div. 2°

Ancona 18/07/1914

Visto per l’omologazione agli effetti dell’art. 211 terzultimo comma della legge comunale e provinciale 21/05/1908 N. 269 e dall’art. 129 del Regolamento 12 Febbraio 1911 N. 295.

Per il Prefetto

Firm. BERTI

Il presente Regolamento è rimasto in pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni di seguito cioè dal 20 Luglio 1914 al 4 Agosto 1914.

IL SINDACO
Cav. Uff. Antonio Lardinelli

IL SEGRETARIO
Beviglia