ORDINANZA SU PICCIONI DOMESTICI

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A closeup shot of a pigeon walking on the ground with a blurred background

Prot. n. 3934 del 12/02/2021                                                             

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL  SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di piccioni, cosiddetti “Torraioli” (Columbia livia var. domestica) sul territorio cittadino;

ATTESO che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

VISTO che è spesso segnalato ai ns uffici la quotidiana abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano;

DATO ATTO che per quanto rilevato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

CONSIDERATO che la Presente Amministrazione Comunale è impegnata in iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, in conformità a quanto indicato dal “Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023, di cui alla DGR  n.1598 del 28/11/2018”, valido su tutto il territorio regionale e approvato con parere favorevole da I.S.P.R.A.

Nello specifico sono in atto gli interventi seguenti:  

  • uso di metodi ecologici quali reti, dissuasori meccanici e/o elettrici non cruenti, installazione di reti, filamenti multi aghi sui davanzali, cornicioni, ecc. per impedire la posa dei volatili sugli edifici di propria competenza;
  • attività di monitoraggio, controllo e cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (granaglie) ubicate all’interno di punti strategici di edifici comunali; 

PRESO ATTO che nonostante l’impegno della Presente Amministrazione con le azioni sopra esposte sono ancora numerose le segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza, localizzate prevalentemente nel centro storico;  

RAVVISATA la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

VISTO l’art. 50 quinto comma   del   D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge 157/92 in materia faunistica;

VISTA la DGR n.1598 del 28/11/2018, “Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023”; 

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

INFINE stante l’urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

  1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all’interno dei centri abitati;
  2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che. per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
      • provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
      • provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
      • impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori ti tipo non cruento;

AVVERTE

che l’applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

le azioni volte all’occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023, allegato alla presente Ordinanza; 

in caso d’inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell’art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della Presente Amministrazione e al Servizio ASUR, Area Vasta n.2. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASUR in merito alle modalità di esecuzione, i lavori saranno eseguiti d’ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo Pec o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

l’adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all’attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all’oggetto;

che ai sensi dell’art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

DISPONE

che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell’Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti ella Polizia Locale, al fine dell’ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

la pubblicazione della Presente Ordinanza all’albo Pretorio del Comune di Osimo, sul sito internet della Presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale; 

che la presente Ordinanza venga notificata a mezzo pec a:

  • Comando Polizia Municipale

comandante@pec.pmosimo.it:

  • Prefetto di Ancona

protocllo.prefan@pec.interno.it;

  • Comando Carabinieri per la Salute – N.A.S. Ancona

san34105@pec.carabinieri.it

  • Legione Carabinieri MARCHE – Stazione di Osimo

tan30178@pec.carabinieri.it

  • REGIONE MARCHE – P.F. CACCIA E PESCA  

      regione.marche.cacciaepesca@emarche.it

  • ASUR – AREA VASTA N.2 

areavasta2.asur@emarche.it

Si allega alla presente Ordinanza la DGR n.1598 del 28/11/2018, contenete il “Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023” valido su tutto il territorio regionale.                                                                      

IL  SINDACO (Dott. Simone Pugnaloni)

Il Responsabile del Settore (Arch. Maurizio Mercuri)

Il Dirigente Dipartimento del Territorio (Dott.Ing.Roberto Vagnozzi)   

ALLEGATI