NUOVO REGOLAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI

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TITOLO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO

Nell’Ambito dei Servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali, il Comune di Osimo disciplina il funzionamento dei “Nidi d’Infanzia” comunali tenuto conto di quanto disposto dalla Legge Regionale n° 9 del 13 maggio 2003 e Regolamento di attuazione n° 13 del 22 dicembre 2004 e da ogni loro successiva modifica ed integrazione.

ART. 2 – FINALITA’

Il “Nido d’Infanzia è un Servizio educativo e sociale di pubblica utilità che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di:

  • promuoverne il benessere psicofisico;
  • favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità e potenzialità proprie dell’essere umano;
  • contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale;
  • sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di cura e di educazione dei figli e di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita;
  • promuovere la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione di un percorso educativo integrato con l’ambiente sociale.

Il Comune di Osimo sostiene il carattere unitario nella progettualità, nella concordanza degli indirizzi organizzativo-gestionali ed educativi, negli standards qualitativi, nella partecipazione alla gestione dei Nidi d’Infanzia presenti nel proprio territorio, per garantire le pari opportunità a tutte le bambine, ai bambini ed alle loro famiglie.

Il Comune di Osimo favorisce e promuove la continuità socio-educativa e pedagogica dei Nidi con gli altri servizi all’infanzia, con i servizi socio-sanitari e con i servizi socio-culturali presenti nel territorio per la creazione di un sistema integrato e coerente di interventi a favore dell’infanzia.

Il Nido d’Infanzia realizza i suoi obiettivi attraverso un Progetto Educativo che, coerentemente ad indirizzi psico-pedagogici di indubbia fama e validità teorica e metodologica, prevede interventi atti a promuovere, sostenere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, relazionali, sociali e motorie delle bambine e dei bambini che accoglie.

Il Progetto educativo prevede altresì aggiornamento, scambi, condivisione delle esperienze educative con i genitori e con la comunità locale, per la partecipazione ed il costante miglioramento della qualità del servizio.

ART. 3 – REQUISITI – COMPITI DEL COMUNE E FORME DI  GESTIONE

I Nidi d’Infanzia sono Servizi con caratteristiche tali da assolvere e rispondere ai requisiti strutturali, organizzativi, recettivi e del personale stabiliti dalla L.R. n° 9/2003 e Regolamento di Attuazione n° 13 del 22 dicembre 2004 ed ogni loro successiva modifica ed integrazione.

Il funzionamento e l’apertura dei Nidi d’Infanzia nel territorio comunale è subordinato al rilascio di Autorizzazione al Funzionamento da parte del Comune.

Oltre i compiti di vigilanza, autorizzazione ed accreditamento ai Nidi d’Infanzia pubblici o privati presenti nel territorio comunale assegnati dalla legge, il Comune di Osimo realizza e gestisce Nidi d’Infanzia o direttamente o affidandone la gestione, in tutto o in parte, nelle forme consentite dalla legge.

Il Comune di Osimo sostiene, facilita e favorisce la creazione di nuovi nidi nel territorio comunale da parte di altri soggetti pubblici o privati, ovvero ne sostiene le attività se esistenti, secondo forme consentite dalla legge e coerentemente ai programmi politico-finanziari dell’Amministrazione, al fine di estendere e migliorare la rete dei servizi a favore dell’infanzia, della famiglia e della comunità amministrata.

Allo stesso fine il Comune di Osimo può anche convenzionarsi con i soggetti pubblici e privati operanti nel proprio territorio o con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale per una gestione integrata. 

ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI DI EROGAZIONE

Il Servizio “Nido d’Infanzia” riconosciuto servizio di pubblica utilità a favore della persona, qualunque ne sia il soggetto titolare, è svolto nel rispetto dei principi generali stabiliti per l’erogazione dei servizi pubblici disponendo di una Carta di Servizio. In particolare vengono individuati i seguenti principi fondamentali di svolgimento :

  • Eguaglianza: nessuna distinzione, in sede di ammissione ovvero in corso di fruizione del servizio, può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali del bambino e/o della sua famiglia.
  • Imparzialità: i bambini e le loro famiglie hanno diritto di ricevere le prestazioni del nido secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
  • Continuità: nell’ambito degli orari e dei periodi di apertura stabiliti annualmente, di norma dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, il servizio del Nido d’Infanzia deve essere assicurato continuativamente e regolarmente. Eventuali chiusure temporanee possono essere disposte solo a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblici. In tali casi vengono adottate misure volte ad arrecare il minor disagio possibile al bambino e alla sua famiglia;
  • Partecipazione: la gestione dei nidi deve favorire la massima partecipazione degli utenti, che hanno diritto di verificare la corretta erogazione del servizio; esprimere periodicamente le proprie valutazioni circa la qualità delle prestazioni, secondo le modalità e prassi illustrate dalla Carta dei Servizi.

ART. 5 – DESTINATARI

Hanno diritto a fruire del Servizio “Nido d’Infanzia” i bambini e le bambine con età da tre mesi a tre anni residenti nel Comune di Osimo, senza preclusioni.

I Nidi d’Infanzia facilitano la frequenza ai minori diversamente abili ed a quelli che vivono in situazioni di svantaggio sociale, favorendone pari opportunità di sviluppo.

Il Comune di Osimo favorisce accordi convenzionali con gli altri Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n° 13 per l’accesso, in condizioni di reciprocità, dei minori ivi residenti, in attuazione dei servizi all’infanzia ed ai criteri e modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci in attuazione dell’art. 3 della L.R. n° 9/2003;

Per i minori residenti in altri Comuni è altresì prevista la possibilità di accesso qualora la famiglia intenda stabilirsi nel Comune di Osimo, salvo l’effettivo conseguimento della residenza entro la data di inserimento, pena la decadenza.

TITOLO II°

NORME DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI

Il presente Titolo disciplina i criteri di accesso, di contribuzione degli utenti, di organizzazione dei Nidi d’Infanzia la cui titolarità del servizio è del Comune di Osimo, anche se gestiti da terzi, ovvero convenzionati, fatte salve eventuali diverse determinazioni stabilite a termini dell’art. 3 L.R. n° 9/2003 dal Comitato dei Sindaci, che qui si intendono integralmente recepite ed abroganti eventuali disposizioni discordi.

ART. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO

I soggetti gestori rendono note annualmente alla cittadinanza le modalità ed i criteri per l’accesso al Servizio Nido d’Infanzia.

L’accesso al servizio avviene previa domanda da presentare al soggetto gestore nel periodo 2 gennaio – 31 maggio di ogni anno, per gli inserimenti a partire dal 1° settembre successivo.

La domanda è presentata dal padre o della madre del minore ovvero da colui che ne ha la patria potestà, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.

Le domande sono soddisfatte nel limite dei posti che si rendono vacanti e disponibili nelle strutture con riferimento alla data del 1° settembre di ciascun anno, mediante formazione di una graduatoria sulla base ai criteri di cui al successivo art. 11.

Il numero dei posti disponibili è dato annualmente dalla differenza tra il numero dei posti autorizzati ed il numero dei minori iscritti che proseguono la frequenza dal precedente calendario di attività.

E’ garantito di diritto l’accesso ai minori disabili.

In assolvimento dei compiti di tutela dei minori affidati ai Servizi Sociali Comunali ed anche al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate, il numero di inserimenti può essere incrementato annualmente di n° 1 unità in ciascuna struttura per ulteriori ammissioni, anche temporanee, disposte d’ufficio dall’Assistente Sociale per casi sociali con gravi ed urgenti necessità. E’ comunque garantito il rapporto educatore/bambino previsto per legge, anche sulla base delle medie di effettivo utilizzo giornaliero delle strutture.

ART. 7 – INSERIMENTI – ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI

Gli inserimenti sono programmati nel limite dei posti disponibili secondo l’ordine di graduatoria.

Le ammissioni sono scaglionate dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno ed ogni qualvolta si renda libero un posto, purchè non oltre il mese di aprile.

Le stesse avvengono graduando i tempi di permanenza del minore e prevedendo la presenza di un genitore.

Dalla data di inserimento decorre il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al successivo art. 12.

La famiglia che aderisce al servizio sottoscrive per conoscenza ed accettazione delle norme disciplinanti il servizio nonché dei costi.

Per gli anni successivi al primo, i genitori riconfermano con apposita comunicazione la frequenza del bambino all’Asilo Nido aggiornando la certificazione I.S.E.E. scaduta, se richiedenti prestazione sociale agevolata.

In assenza di riconferma il posto viene assegnato a scorrimento della graduatoria, mancando invece la produzione di un nuovo I.S.E.E. non sono ammesse riduzioni di retta.

I bambini ammessi hanno diritto di  frequentare  l’Asilo  Nido fino al compimento del 3° anno di età. Per quelli che compiono i tre anni a partire dal mese di gennaio che non abbiano trovato collocazione alla Scuola d’Infanzia, è consentito di terminare la frequenza fino alla chiusura del calendario di attività.

ART. 8 – DIFFERIMENTO DELL’INSERIMENTO

Inserimenti posticipati rispetto alla data prevista, sono ammessi solo nei seguenti casi:

a) bambino di età inferiore ai sei mesi Fino a max tre mesi
b) per motivi di salute del bambino,  certificati dal pediatra di base o specialista

Fino a max un mese

c) per casi sociali, adozioni, affidi di intesa con il Consultorio Familiare A.S.U.R.; Fino a max un mese

N.B. nei casi di adozioni e affidi il termine di 1 mese si intende decorrente dalla data dei rispettivi provvedimenti del Tribunale dei Minori.

d) per grave malattia di uno dei genitori, lutto, trasferimento temporaneo per motivi di lavoro, per i quali il soggetto gestore dovrà acquisire idonea documentazione.

Fino a max 1 mese

Ove non ricorrano le ipotesi predette, il mancato inserimento alla data stabilita darà luogo alla decadenza dal diritto, fermo restando il pagamento della penale nell’importo determinato ai sensi del successivo art. 13. Il posto così reso vacante verrà attribuito a scorrimento della graduatoria.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

I bambini fino a tre anni  di età sono coperti da polizza assicurativa sugli infortuni, all’uopo attivata dal soggetto gestore per Responsabilità Civile verso terzi. Al compimento del terzo anno di età del minore, intervenuto durante l’anno di frequenza al Nido d’infanzia, i genitori sono tenuti a provvedere personalmente alla polizza.

Qualora entro il mese di compimento del 3° anno di età il genitore non provveda autonomamente, dandone formale comunicazione al soggetto gestore, la copertura assicurativa del minore è comunque garantita proseguendo i rapporti assicurativi già attivati dal soggetto gestore fino a conclusione dell’anno di attività, con costi accreditati alla famiglia utente.

ART. 10 –  RINUNCIA

La famiglia può rinunciare in qualsiasi momento al servizio del nido d’infanzia presentando espressa dichiarazione scritta al soggetto gestore.

Le rinunce che intervengono dopo la comunicazione di adesione al servizio comportano il pagamento di una penale e della retta dovuta nell’importo determinato ai sensi del successivo art. 13.

Si dà luogo a dimissioni d’ufficio nel caso di:

– assenza senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi;

– di inadempienza non giustificata nel pagamento della  retta  mensile  di  frequenza.

– di assenze anche giustificate per un periodo consecutivo superiore ai 60 giorni. Tenuto conto che la regolare frequenza è indispensabile per la continuità dell’esperienza del minore, per l’attuazione delle finalità del nido e per una corretta gestione delle risorse.

ART. 11 – CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE

Delle domande di accesso al Servizio Nido d’Infanzia pervenute entro il 31 maggio di ciascun anno, viene predisposta una graduatoria unica a cura del soggetto gestore, il quale ne valuta l’ammissibilità ed attribuisce i punteggi in base ai successivi criteri.

La graduatoria è articolata in due sezioni “grandi” e “piccoli” tenuto conto delle età dei bambini con riferimento alla data del 1° settembre di ciascun anno, come di seguito:

  • 3 mesi – 19 mesi (sezione piccoli)
  • 20 mesi – 36 mesi (sezione grandi)

La graduatoria riporta altresì la struttura di inserimento prescelta dal richiedente. Sono ammesse scelte multiple, ma il richiedente che abbia indicato in sede di domanda un solo Nido d’infanzia sarà utilmente collocato in lista di attesa solo per quel nido.

Le domande pervenute successivamente al mese di maggio sono collocate in coda alla graduatoria secondo l’ordine di arrivo.

I criteri ed i punteggi per la formazione della graduatoria sono come di seguito determinati:

CRITERI PUNTEGGI
a) bambino alla cui domanda è allegata la documentazione  dei competenti Servizi Sanitari della A.S.U.R. comprovante la disabilità a termini della Legge 104/1992.

Punti 5

b) bambino alla cui domanda è allegata una relazione del Consultorio Familiare della A.S.U.R. o del  Servizio Sociale Comunale comprovante la condizione di minore a rischio,  ovvero lo stato di grave difficoltà del nucleo familiare.

Punti 5

c) bambino alla cui domanda è allegata la documentazione  dei competenti Servizi Sanitari della A.S.U.R. comprovante la a) invalidità al 100% di un genitore o di un fratello che necessita di assistenza continua.

Punti 5

d) bambino alla cui domanda è allegata la documentazione  dei competenti Servizi Sanitari della A.S.U.R. comprovante  invalidità pari o superiore al 67% di un genitore.

Punti 3

e) bambino a cui manchi la figura materna o paterna per:

– decesso di un genitore

– genitore in carcere

– non riconoscimento di un genitore

Punti 4

Punti 4

Punti 4

f) bambino con fratelli di età fino a 3 anni ;

Punti 2

g) bambino i cui genitori sono entrambi lavoratori a tempo pieno

Punti 2

h) bambino i cui genitori sono entrambi lavoratori, di cui 1 a tempo parziale

Punti 1,5

i) bambino la cui domanda è stata inserita in precedenti graduatorie senza ammissione

Punti 1

A questi punteggi si aggiungono quelli attribuiti per la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo sulla base della certificazione ISEE, se ed in quanto presentata in seno alla domanda di ammissione.

Valore ISEE fino a  

10.389,46

 

11.428,41

 

12.467,36

 

15.545,25

 

16.623,14

 

18.701,03

 

20.201,50

 

Punti

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

In caso di punteggio ex equo tra più domande si dovrà dare la seguente priorità:

  1. a) valore ISEE più basso;
  2. b) maggiore età del bambino;

Il minore disabile iscritto nella graduatoria ha diritto di precedenza nell’inserimento.

La graduatoria di ammissione al Nido d’Infanzia è redatta a cura del soggetto gestore entro il mese di giugno ed inoltrata al Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria è sottoposta preventivamente al Comitato di Partecipazione di cui al successivo art.17 per la formulazione delle osservazioni di competenza che devono essere valutate dal soggetto gestore.

La graduatoria è affissa nelle strutture dei nidi d’infanzia, pubblicata sul sito internet Comunale e su quello eventuale del soggetto gestore.

La graduatoria è aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno con l’inserimento delle domande pervenute oltre il mese di maggio.

L’Amministrazione Comunale si riserva ogni controllo a termini di legge, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni accessorie prodotte dai richiedenti. Si riserva altresì ogni controllo sull’osservanza dei presenti criteri e modalità per la formazione della graduatoria da parte soggetto gestore.

ART. 12– COMPARTECIPAZIONE AI COSTI – RETTE DI FREQUENZA

Le famiglie dei bambini e bambine concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con il pagamento di una retta mensile differenziata sulla base dell’ orario di frequenza.

La quota di contribuzione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale conformemente alle disposizioni in materia di servizi a domanda individuale, nonché aggiornata annualmente in base ISTAT.

La retta di frequenza è ridotta come di seguito per i richiedenti la prestazione sociale agevolata, in base ai valori dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. del nucleo familiare:

Valore ISEE fino a  

10.389,46

 

11.428,41

 

12.467,36

 

15.545,25

 

16.623,14

 

18.701,03

 

20.201,50

RIDUZIONE  

50%

 

40%

 

30%

 

20%

 

15%

 

10%

 

0

Per particolari casi sociali, l’Amministrazione Comunale valuterà ulteriori  interventi prevedendo anche la gratuità del servizio, al fine di consentire la frequenza  dei bambini in situazione di svantaggio sociale  al  Nido d’infanzia.

La retta mensile è altresì ridotta in rapporto alle seguenti contingenze di effettivo utilizzo del servizio e condizioni soggettive:

CAUSALE Utilizzo del servizio Riduzione

della retta

MALATTIA DEL MINORE

documentata con certificato medico che attesti il  giorno d’inizio e di fine malattia.

Mancato utilizzo nel mese

60%

Presenze nel mese

Da 1 a 5 gg.

40%

Presenze nel mese

Da 6 a 10 gg.

30%

INSERIMENTI

Mancato utilizzo per inserimento posticipato autorizzato

60%

Presenze nel mese

Da 1 a 5 gg.

50%

Presenze nel mese

Da 6 a 10 gg.

40%

Contemporanea frequenza di due o più fratelli

10%

L’Amministrazione Comunale può disporre autonomamente o su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato eventuali controlli tributari, anche su segnalazione, qualora lo ritenga opportuno.

Se l’esito dell’accertamento confermasse l’inattendibilità del reddito o delle notizie dichiarate, fatti salvi i provvedimenti in materia di dichiarazioni mendaci, la retta verrà rideterminata  sulla  base della  nuova situazione reddituale e patrimoniale accertata, con applicazione retroattiva della nuova quota, dalla data di richiesta dell’accertamento.

Il versamento della retta avviene con cadenza mensile posticipata, previa bollettazione da parte del soggetto gestore dell’importo dovuto.

La scadenza della retta non deve essere inferiore ai 20 giorni dalla data di emissione della bollettazione. Da tale data decorrono gli interessi di mora secondo il tasso legale tempo per tempo vigente.

ART. 13 – PENALE

Nei casi di:

1) mancato inserimento non giustificato alla data stabilita;

2) rinuncia al servizio successiva all’adesione;

3) decadenza pronunciata d’ufficio;

si applica una penale, oltre all’eventuale retta se ed in quanto dovuta.

La penale è quantificata in € 80,00 a risarcimento del mancato utilizzo delle risorse attivate nei tempi necessari per una nuova assegnazione del posto.

La penale non si applica se la rinuncia avviene in corso di frequenza e l’utente ne dà formale comunicazione con un anticipo di almeno tre settimane dalla data di effettiva decorrenza. E’ fatto salvo comunque il pagamento della retta dovuta fino alla decorrenza della rinuncia.

ART. 14 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei genitori è momento fondamentale e costitutivo del processo educativo. Nel determinare le scelte e gli obiettivi più adeguati sia sul piano pedagogico, sia per lo sviluppo psicofisico dei bambini i Nidi d’Infanzia del Comune di Osimo agiscono in stretta collaborazione con i genitori di ciascuna/o bambina e bambino affinché vi sia condivisione, integrazione e coerenza nell’azione educativa.

A questo fine il personale educativo tiene incontri periodici, sia individuali che collettivi, con tutti i genitori per renderli direttamente partecipi dell’andamento delle scelte pedagogiche ed organizzative.

Tutti i genitori delle bambine e dei bambini frequentanti i Nidi d’Infanzia possono partecipare alla gestione sociale attraverso gli organi, i modi e le forme di seguito individuate:

– L’Assemblea Generale

– Incontro di Sezione

– Colloquio Individuale

– Comitato di Partecipazione

ART- 15 – ASSEMBLEA GENERALE

In ciascun Nido d’Infanzia l’Assemblea Generale è composta dai genitori utenti e dal personale educativo e non educativo. Le attività dell’Assemblea sono finalizzate all’incontro, all’informazione, alla formulazione di proposte all’Amministrazione Comunale e/o soggetto gestore per il tramite del Comitato di Partecipazione, alla verifica, al confronto sui temi riguardanti la vita del Nido.

L’Assemblea designa i propri rappresentanti in seno al Comitato di Partecipazione, discute gli aspetti generali del servizio e del programma educativo ovvero su aspetti particolari inerenti tematiche educative, anche con la presenza di esperti.

L’Assemblea demanda al Comitato di Partecipazione l’attuazione di proprie eventuali determinazioni.

Si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su richiesta di 1/3 dei genitori, del gruppo di lavoro del personale, del Comitato di Partecipazione, dell’Amministrazione Comunale o/e soggetto gestore e comunque almeno una volta l’anno in occasione dell’avvio del calendario scolastico.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è affisso nella struttura a cura del personale educativo, con l’indicazione della data dell’ora e dell’ordine del giorno.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto un sintetico verbale a cura del segretario nominato volta per volta dal consesso.

Fermo restando che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori dei bambini iscritti, ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa la designazione dei rappresentanti in seno al Comitato di Partecipazione è contestuale all’Assemblea, che individua nelle forme ritenute più idonee una rosa di tre candidati disponibili ad assumere l’incarico.

Nelle stesse forme l’Assemblea provvede alla surroga dei propri rappresentanti dimissionari o decaduti dall’incarico in seno al Comitato di Partecipazione.

ART. 16 – INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI

Il personale educativo di ogni sezione del nido convoca periodicamente (almeno 2 volte l’anno) i genitori dei minori frequentanti la sezione per confrontare, verificare e discutere il progetto educativo specifico di ogni sezione.

Prima di ogni inserimento le educatrici concordano con i genitori colloqui individuali finalizzati ad un primo momento di conoscenza.

I colloqui individuali sono attuati anche durante l’anno, ogniqualvolta i genitori o le educatrici ne ravvisino la necessità.

ART. 17 – COMITATO DI PARTECIPAZIONE – PRESIDENTE

Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei nidi d’Infanzia è istituito il Comitato di Partecipazione. Partecipare alla gestione dei servizi significa costruire una continuità pedagogico-educativa tra la famiglia ed i servizi stessi.

In ciascun Nido d’Infanzia il Comitato di Partecipazione è composto da:

  1. a) n° 2 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di cui 1 della minoranza;
  2. b) n° 1 rappresentante del personale educativo del Nido d’Infanzia;
  3. c) n° 3 rappresentanti dei genitori designati dall’Assemblea.

Svolge le funzioni di segretario un componente del Comitato, il quale cura la redazione di un verbale delle riunioni da conservare agli atti.

Nella prima riunione il Comitato di Partecipazione elegge un Presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e c), con votazione a scrutinio segreto.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà dei suoi membri, tra cui il Presidente, salvo i casi in cui questi debba essere eletto o rieletto per dimissioni o decadenza.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato almeno due volte l’anno, fissa l’ordine del giorno e dà attuazione alle determinazioni assunte, svolgendo un ruolo di coordinamento e di promozione delle attività di partecipazione alla gestione.

ART. 18 – FUNZIONI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato svolge un ruolo promozionale, propositivo e consultivo per ogni aspetto riferito alla vita del Nido d’Infanzia, sia pedagogico che organizzativo.

In particolare sono compiti del Comitato :

– partecipare alla costruzione del progetto educativo;

– verifica annuale del progetto educativo;

– formulare proposte relative al funzionamento del servizio;

– promuovere e sostenere iniziative culturali –educative;

– proporre iniziative per l’integrazione dei servizi all’infanzia presenti nel territorio;

– formulare le proprie osservazioni sulle graduatorie di ammissione al Nido;

ART. 19 –  DURATA IN CARICA – CESSAZIONE E DECADENZA

Il Comitato di Partecipazione cessa in caso di dimissioni contemporanee o decadenza intervenuta di 3 membri.

I rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale durano in carica fino alla successiva designazione da parte del Consiglio neoeletto, salvo dimissioni o decadenza del membro a fronte delle quali il Consiglio Comunale provvede alla surroga.

I rappresentanti dei genitori durano in carica per la durata della frequenza della bambina/bambino al Nido d’Infanzia, salvo dimissioni o decadenza. Alla surroga provvede l’Assemblea dei Genitori.

Il rappresentante del Personale dura in carica fino a nuova designazione da parte dell’equipe educativa del Nido. Salvo necessità di surroga per dimissioni, trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico dura almeno due anni.

L’incarico di componente, segretario e di Presidente del Comitato di Partecipazione è svolto a titolo gratuito.

Eventuali dimissioni sono presentate al soggetto che ha designato il membro per l’adozione della surroga, ed al soggetto gestore per doverosa conoscenza.

I membri del Comitato di Partecipazione, compreso il Presidente, decadono altresì dall’incarico quando risultano assenti per 5 volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo.

Il Comitato di Partecipazione dà comunicazione al soggetto designante della decadenza intervenuta, per la necessaria surroga.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D’INFANZIA

I Nidi d’Infanzia comunali organizzano le proprie attività secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell’utenza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e logistiche a disposizione e nel rispetto della recettività autorizzata.

I Nidi d’Infanzia del Comune di Osimo assicurano il funzionamento di regola dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì e garantiscono il servizio riposo e pasto, secondo tabelle dietetiche adeguate alle età, stabilite dalla dietista del Servizio Refezione Scolastica.

Il soggetto gestore, valutate le possibilità organizzative in rapporto alla recettività autorizzata,  ai costi ed alle risorse  disponibili, può prevedere eventuali prolungamenti di orario o diverse e più flessibili articolazioni dell’orario, in presenza di richieste da parte di un congruo numero di famiglie  utenti.

Le attività educative e ludiche del Nido sono organizzate in maniera flessibile nel rispetto dei diritti dell’infanzia e privilegiano il lavoro per piccoli gruppi di bambine e bambini.

Il Nido d’Infanzia è organizzato in Sezioni che comprendono gruppi di bambine e bambini omogenei in relazione all’età ed allo sviluppo psico-motorio.

Le sezioni sono determinate dal soggetto gestore, sentite le equipe del personale, secondo gli spazi e la recettività autorizzata delle strutture, tenuto anche conto del fabbisogno annuale emergente dalle graduatorie approvate.

Il bambino inserito in un gruppo/sezione continua a farne parte per tutta la permanenza al Nido d’Infanzia, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze di servizio.

In ogni Sezione sono presenti educatrici referenti che accompagnano le bambine/bambini e le loro famiglie per tutta la permanenza nel Nido d’Infanzia, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze di servizio.

Le attività del Nido d’Infanzia si svolgono di norma dal 1° settembre al 30 giugno, con possibilità di un prolungamento estivo nel mese di luglio, da attivare a discrezione del soggetto gestore sulla base delle richieste in rapporto ai maggiori costi ed alle risorse disponibili.

Il calendario di attività prevede interruzioni a Natale e Pasqua e si articola in conformità alle previsioni dei contratti collettivi e decentrati di lavoro del personale educativo.

ART. 21 –  PERSONALE DEL NIDO D’INFANZIA

 

Tutti gli operatori del Nido d’Infanzia collaborano al benessere delle bambine e dei bambini accolti dalla struttura, nonché a quello degli adulti che vi operano, in una dimensione di trasversalità, per assicurare la serenità e la fiducia indispensabili alle finalità del servizio.

Tutto il personale operante nel Nido d’Infanzia, pur nel rispetto delle proprie specifiche funzioni, costituisce un gruppo di lavoro che si impegna nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Educativo.

Nel  Nido d’Infanzia opera il seguente personale:

– personale educativo;

– personale addetto ai servizi: di preparazione pasti ed ausiliario;

– il coordinatore di cui all’art. 13, comma 3 L.R. 9/2003, conformemente alle determinazioni del Comitato dei Sindaci;

La dotazione organica del Nido è determinata in base alla recettività della struttura in rapporto:

– alle sezioni attivate;

– all’orario giornaliero di apertura del servizio;

– alla distribuzione degli utenti nelle varie fasce orarie;

In ogni caso è assicurato il rapporto educatore/bambini stabilito dalla legge nella misura di un educatore ogni sette bambini.

Nel caso di frequenza di minori disabili il soggetto gestore assicura il rispetto della normativa di specie in vigore,  prevedendo la riduzione del rapporto educatore/bambino ovvero la presenza di un educatore di sostegno, secondo gravità ed in conformità alle determinazioni della competente UMEE e dell’Assistente Sociale comunale.

E’ garantita la sostituzione del personale educativo e del personale addetto al servizio ogniqualvolta l’assenza pregiudichi il regolare funzionamento del Nido d’Infanzia. La sostituzione tiene conto:

– obbligo di osservanza del rapporto educatore/bambino;

– del numero di bambine/bambini effettivamente presenti nelle strutture nel periodo di assenza del personale;

– della possibilità di auto-sostituzioni del personale, salva diversa contrattazione;

Il reclutamento del personale educativo, a tempo indeterminato o determinato, oltre ai requisiti di legge richiesti per la professionalità, tiene conto con priorità di titoli professionali e culturali attinenti lo specifico indirizzo metodologico adottato dal Nido d’Infanzia.

Tutto il  personale operante all’interno del Nido deve essere munito di tessera di idoneità sanitaria rilasciata dal competente Servizio della A.S.U.R. – Zona Territoriale n° 7.

ART. 22 – PERSONALE EDUCATIVO

 

L’Educatrice/ore del Nido è un operatore specializzato, in possesso dei requisiti di studio,  professionali e soggettivi richiesti dalle norme vigenti, le cui conoscenze socio-psicopedagogiche sono atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini da zero a tre anni.

L’educatrice/ore è in grado di assicurare alle bambine ed ai bambini in questa fase del ciclo vitale ogni cura appropriata e necessaria al loro benessere; in grado di attuare interventi atti a favorire lo sviluppo delle competenze, abilità, potenzialità proprie di ogni bambina ed ogni bambino; di sostenere e promuovere lo sviluppo affettivo, motorio, sociale e cognitivo mediante metodologie e tecniche coerenti ad indirizzi psico-pedagogici di indubbia fama e validità teorica, integrando e supportando le funzioni educative e di cura genitoriali; in grado di promuovere e realizzare l’attività didattico-educativa prevista dal Progetto Educativo del Nido d’Infanzia.

L’educatrice/ore estende altresì il proprio intervento educativo attraverso un dialogo continuo con i componenti l’ambiente familiare e sociale del bambino, per assicurare partecipazione, condivisione e continuità al processo formativo ed educativo in atto e costituire un percorso educativo integrato con l’ambiente sociale;

L’educatrice/ore lavora in equipe con i suoi colleghi al fine di promuovere ogni forma di comunicazione e condivisione delle scelte educative ed organizzative, nonchè la coerenza degli interventi sia all’interno della sezione che nell’intera struttura del nido.

L’educatrice/ore in particolare ha il compito di:

  1. a) partecipare al lavoro degli organismi di partecipazione e provvedere, ove richiesto, alla realizzazione delle iniziative assunte dagli stessi;
  2. b) collaborare con il Comitato Territoriale previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. n° 9/2003 nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato dei Sindaci;
  3. c) curare incontri con le famiglie dei bambini, a livello individuale, di gruppo o di sezione;
  4. d) seguire lo sviluppo psico-fisico di bambini affidati attraverso l’osservazione diretta, trascrivendo le osservazioni nel diario di sezione, che riporterà le informazioni essenziali del giorno riguardanti il minore;
  5. e) organizzare il proprio lavoro coi bambini nonché la programmazione didattica nei modi e nei tempi previsti dalle norme di lavoro contrattuali. L’equipe di ciascuna sezione elabora annualmente la preventiva programmazione e la successiva verifica del lavoro svolto, curandone la documentazione per l’inoltro al soggetto gestore e per la condivisione con le famiglie utenti;
  6. f) curare il costante aggiornamento della propria preparazione professionale partecipando ad apposite iniziative e corsi di aggiornamento previsti dal programma annuale all’uopo predisposto dal soggetto gestore, anche su proposta delle stesse educatrici/ori.
  7. g) preparare il materiale didattico per le attività da svolgere con i bambini, vigilando sugli stati di conservazione, igiene e pulizia dei materiali ludici e non a disposizione dei minori, assicurando il loro corretto riordino quale elemento basilare della conservazione stessa;
  8. h) nell’ambito della programmazione educativa elaborata, effettuare con oculatezza le scelte di materiale didattico educativo e ludico da acquistare, sottoponendole con un congruo anticipo al soggetto gestore affinché vi provveda nei limiti del plafond di spesa disponibile;
  9. i) provvedere alla custodia ed alla conservazione di ogni bene materiale, degli arredi e delle attrezzature costituenti il patrimonio del Nido, segnalando tempestivamente la necessità di ogni intervento di riparazione, sostituzione, ecc.; segnalando altresì gli eventuali guasti degli impianti o di struttura, per assicurare la manutenzione ed il funzionamento del servizio;
  10. l) avvertire tempestivamente i genitori nel caso di improvviso malore o indisposizione del bambino affinché venga ritirato dal Nido al più presto possibile e, in casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l’integrità fisica del bambino e non si riescano a reperire i familiari, ad accompagnarlo con i mezzi di pronto-soccorso rimanendo presente accanto al bambino, onde evitare ulteriori traumi, fino all’arrivo dei genitori;
  11. m) controllare che le disposizioni riguardanti la dieta del singolo bambino o altre indicazioni fornite dai genitori, trovino effettiva applicazione;
  12. n) informare immediatamente il soggetto gestore delle proprie assenze, anche di breve durata, per la corretta gestione del rapporto di lavoro e per consentire eventuali sostituzioni.

ART. 23 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale addetto ai servizi: di cucina ed ausiliario del Nido d’Infanzia, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali, di studio e soggettivi richiesti dalle norme vigenti.

Il personale di cucina provvede all’approvigionamento dei pasti a crudo ed alla preparazione degli alimenti, secondo le tabelle dietetiche tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle procedure HACCP. Collabora in tale senso con la dietista e/o nutrizionista per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della disciplina igienico-sanitaria di materia.

Il personale ausiliario collabora con il personale di cucina nella preparazione e nella porzionatura dei cibi, esegue i compiti relativi al guardaroba, alla lavanderia, alla pulizia dei locali, ecc., e collabora con il personale educativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al mansionario comunale.

ART. 24 – VIGILANZA SANITARIA

 

La Prevenzione Sanitaria e la Vigilanza Sanitaria dei Nidi d’Infanzia del Comune di Osimo sono assicurate dalla A.S.U.R. – Zona Territoriale n° 7, ai sensi della normativa vigente.

Per essere ammessi al Nido i bambini devono aver ottemperato alle prescrizioni previste dalle vigenti leggi sanitarie in ordine alle vaccinazioni obbligatorie.

Il personale educativo del Nido è tenuto ad accertare quanto sopra previsto e ad aggiornare la relativa certificazione di ciascun bambino iscritto, conservandola agli atti della cartella personale.

All’atto dell’ammissione i genitori dovranno consegnare al Nido un certificato medico, rilasciato dal pediatra o medico curante, attestante l’idoneità del bambino alla frequenza del Nido.

Il personale educativo è autorizzato ad allontanare i bambini dal Nido affidandolo ai genitori nei seguenti casi:

  1. a) febbre (temperatura superiore ai 37,5°);
  2. b) diarrea;
  3. c) vomito insistente;
  4. d) affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite mucopurulenta, tosse insistente, episodi asmatici, ecc.);
  5. e) pediculosi accertata dal Servizio Sanitario della A.S.U.R. – Zona Territoriale n° 7;
  6. f) eruzioni cutanee a tipo esantematico;
  7. g) secrezioni muco-purulenti congiuntivali;
  8. h) pianto reiterato insolito e non motivato;

Poiché, verificandosi tali condizioni, il bambino deve essere visitato dal medico di famiglia, per la riammissione sarà richiesto certificato medico di guarigione. Lo stesso certificato è in ogni caso richiesto quando il bambino è stato assente per malattie superiori a 5 gg. (comprese le festività).

Nei casi di cui ai punti e), f), g), il personale segnala l’avvenuto allontanamento al Servizio Sanitario della A.S.U.R. – Zona Territoriale n° 7;

Il personale del nido non è autorizzato a somministrare medicinali di alcun tipo.

Quando risulti necessario allontanare il bambino, il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente.

I genitori pertanto devono fornire al personale del Nido un corretto recapito telefonico che consenta in qualunque momento della permanenza al Nido del Bambino, di rintracciare i genitori stessi o altre persone responsabili all’uopo delegate.

I genitori devono comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza del proprio bambino, particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusa, al fine di consentire l’attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti del Nido od alla struttura.

Quando l’assenza non sia dovuta a malattia del bambino, ma ad altri motivi, i genitori devono preventivamente avvertire il personale del Nido, indicando l’esatto periodo di assenza previsto.

Presso tutti i Nidi viene effettuata almeno una volta l’anno una disinfezione dei locali e, periodicamente, su richiesta del Nido, disinfestazione degli esterni e derattizzazione.

ART. 25 – NORME FINALI e TRANSITORIE

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento Asili Nido approvato con atto C.C. n° 36 del 25/02/2000, come modificato con atti C.C. n° 39 del 21/02/2001 e C.C. n° 206 del 29/12/2001.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R. n° 9 del 13 maggio 2003, al Regolamento Regionale 22/12/2004, allo Statuto Comunale ed al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Personale.

Le domande di iscrizione al Nido saranno valutate secondo i criteri del nuovo Regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2006 (formazione della graduatoria dell’anno scolastico 2006/2007). Rimangono confermate le previgenti modalità per tutto l’anno 2005.

La determinazione della retta sulla base dei nuovi criteri previsti dall’art. 12 del Regolamento decorre dal 1° settembre 2006.

La nuova composizione del Comitato di Partecipazione di cui all’art. 17 ha effetto con la nomina del Consiglio Comunale successiva all’approvazione del presente Regolamento.