ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

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IL SINDACO
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che all’art. 29, testualmente recita:

  • In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i se/Vizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
  • Per rendere più agevole /’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
  • Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
    elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato (ora tessera) elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
    Presi gli opportuni accordi con il responsabile sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale;
    RENDE NOTO
    Il Servizio di Medicina Legale della ASUR Marche Area Vasta n. 2 sarà disponibile per il rilascio dei certificati medici agli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore o non deambulanti
    come indicato nell’allegato di seguito pubblicato

ALLEGATI