prot. 2814 del 2 febbraio 2021
OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.
IL SINDACO
RILEVATO che con l’avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusioni di animali infestanti, nella fattispecie: la “processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa);
DATO ATTO, che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
RILEVATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;
RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;
FATTO PRESENTE che l’Amministrazione Comunale come ogni anno provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;
VISTO il D.M. 30/10/2007 (Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino);
VISTO l’ art. 54 del D.Lgs. 262/2000 (TUEL)
ORDINA
a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:
1) di provvedere a tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza dei nidi di Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa); le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione su tutte le specie di pino in particolare Pino domestico (Pinus pinea), Pino d’aleppo (Pinus halepensis), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus);
2) di provvedere, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza ed entro il più breve tempo possibile a propria cura e spese alla rimozione dei nidi di processionaria e alla loro distruzione mediante bruciatura e all’attivazione della profilassi, rivolgendosi possibilmente a ditte specializzate. Tale ordinanza sarà in vigore fino al 31 marzo 2021;
3) E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.
4) Viene fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi contattando l’Ufficio Polizia Municipale ai fini del controllo della diffusione.
DISPONE
Agli agenti del Comando di Polizia Municipale si demanda la verifica dell’esecuzione della presente Ordinanza per l’applicazione del regime sanzionatorio:
– ai sensi dell’art.7-bis “Sanzioni Amministrative” del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., l’inottemperanza alle disposizioni in essa contenute prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa in copia a:
- Regione Marche Servizio Fitosanitario Regionale-ASSAM pec: assam@emarche.it
- Polizia Locale – pec: comandante@pec.pmosimo.it
Dalla residenza municipale, Osimo 2 febbraio 2021
Il Responsabile del Settore
(Arch. Maurizio Mercuri)
Il Dirigente Dipartimento del Territorio
(Dott.Ing.Roberto Vagnozzi)
IL SINDACO
(Dott.Simone Pugnaloni)