Art 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alle ordinanze del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021, come rinnovate con ordinanza ministeriale 26 marzo 2021, e, a decorrere dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
Art 2.
La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2021