La Giunta Comunale, in osservanza a
quanto disposto dalla Legge n. 219 del 22 Dicembre 2017, con la delibera n. 63
dell’08/03/2018, ha istituito il registro comunale per le DAT (Disposizioni Anticipate
di Trattamento), definendo le modalità per la presentazione del testamento
biologico all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Osimo.
Oltre al notaio, che redige un atto
pubblico, ed alle strutture sanitarie, ora anche l’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Osimo può ricevere la disposizione con la quale ogni persona
maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una futura
incapacità di autodeterminarsi, e dopo aver acquisito adeguate informazioni
mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime la propria volontà in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, nominando una persona di fiducia
(fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie. Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione,
dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
I cittadini che vogliono effettuare la dichiarazione anticipata di trattamento,
debbono essere iscritti all’anagrafe
della popolazione residente nel Comune di Osimo e presentare personalmente la scrittura privata (in originale e due
copie) con la quale viene effettuata la DAT,
riportante la firma autografa del disponente, la data di redazione e la copia
del documento di identità del disponente, all’Ufficiale di Stato Civile,
presso l’Ufficio posto in P.zza del Comune n. 1, previo appuntamento che potrà
essere preso tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: statocivile@comune.osimo.an.it.
L’accettazione della nomina da parte
del fiduciario deve risultare dalla sottoscrizione della DAT o essere
effettuata con atto successivo allegato alla DAT da parte del disponente. Al
fiduciario viene rilasciata una copia della DAT. L’eventuale rinuncia alla
nomina da parte del fiduciario sarà comunicata dallo stesso al disponente ed
all’Ufficio di Stato Civile.
L’Ufficiale di Stato Civile non può partecipare
alla redazione della DAT né può fornire informazioni, avvisi o modulistica in
merito al contenuto della stessa, limitandosi a verificare l’identità e la
residenza di chi effettua la DAT e a ricevere la DAT, consegnando come ricevuta
una copia della DAT presentata, apponendovi la propria firma, la data di ricezione
ed il timbro dell’ufficio.
L’Ufficiale di Stato Civile riceverà
le DAT regolarmente presentate provvedendo a registrarle in ordine cronologico
nell’apposito registro.