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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE NEL CENTRO STORICO

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REGOLAMENTO COMUNALE



PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE NEL CENTRO STORICO



ART.1


Il Comune di Osimo rilascia le autorizzazioni per l’installazione e l’uso delle bacheche nel Centro Storico così come delimitato dal P.P.C.S. vigente.

Le autorizzazioni vengono rilasciate:

  1. 1. ai partiti e/o movimenti politici democraticamente rappresentati in Consiglio Comunale aventi sede ed attività nel territorio comunale;
  2. 2. ai partiti e/o movimenti politici non rappresentati in Consiglio Comunale ma legalmente costituiti aventi sede ed attività nel territorio comunale;
  3. 3. a fondazioni, accademie, organizzazioni sindacali, cinema e teatri aventi sede e attività nel territorio comunale;
  4. 4. ad associazioni culturali, di volontariato, sportive, religiose, ricreative, comitati e associazioni di categoria aventi sede ed attività nel territorio comunale.

Dette autorizzazioni sono finalizzate a migliorare la possibilità di comunicazione, di informazione e di partecipazione con esclusione dell’uso pubblicitario e del fine di lucro.


ART.2


Per ciascun richiedente di cui all’articolo precedente, è ammesso l’uso di una sola bacheca.

Non si darà luogo al rilascio di ulteriori autorizzazioni in favore di gruppi riconducibili allo stesso movimento politico come ad esempio: partito e movimento giovanile dello stesso partito.


ART.3


Nel caso che le richieste eccedano il numero degli spazi disponibili, per l’assegnazione vengono stabilite nell’ordine le seguenti priorità:

  1. 1. ai partiti e/o movimenti politici democraticamente rappresentati in Consiglio Comunale aventi sede ed attività nel territorio comunale;
  2. 2. ai partiti e/o movimenti politici non rappresentati in Consiglio Comunale ma legalmente costituiti aventi sede ed attività nel territorio comunale;
  3. 3. fondazioni, accademie, cinema e teatri aventi sede ed attività nel territorio comunale;
  4. 4. associazioni culturali, di volontariato, sportive, religiose, ricreative, comitati e organizzazioni sindacali e di categoria aventi sede ed attività nel territorio comunale.

Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità spazi-bacheca si procederà alle assegnazioni mediante sorteggio, tenendo conto delle priorità precedentemente indicate.



ART.4


Le bacheche saranno posizionate secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto, sentito il parere della Commissione Edilizia la quale dovrà accertarne la compatibilità con le caratteristiche ambientali ed i valori storico-architettonici dei luoghi.

La loro assegnazione avverrà, per quanto possibile, secondo le rispettive esigenze di informazione dei richiedenti; in caso contrario si procederà mediante sorteggio.


ART.5


La Commissione Edilizia esprimerà il proprio parere sulla scelta dei materiali per la realizzazione delle bacheche e sulla loro colorazione qualora il materiale utilizzato non sia predefinito.

Le bacheche avranno le dimensioni massime, utili interne, di cm.50x70 e potranno essere fissate direttamente a muro o su sostegni a terra purché facilmente amovibili in caso di necessità.


ART.6


Le richieste di autorizzazione vanno inoltrate, da parte dei soggetti interessati, al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il 31 dicembre dello stesso anno e a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo, le stesse avranno validità triennale ad eccezione di quelle assegnate ai partiti e/o ai movimenti politici le quali avranno durata pari a quella di legislatura.

Sono escluse dalla seguente regolamentazione le bacheche attualmente in uso agli esercizi commerciali e/o attività produttive, purché immediatamente attigue agli esercizi stessi.

Per le bacheche da istallare nel territorio comunale al di fuori del perimetro del C.S. si procederà secondo quanto stabilito dall’art.70 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.


ART.7


Le concessioni degli spazi-bacheca sono soggette annualmente all’imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni in base alla normativa vigente in materia, nonché alla corresponsione della somma di Euro 40,00 annui anticipate quale canone di affitto.

Il mancato pagamento del canone annuo di affitto come sopra stabilito è causa di risoluzione della concessione, previa formale messa in mora, con contestuale facoltà del comune di rassegnare lo spazio divenuto disponibile ad altri soggetti secondo i criteri stabiliti con il presente Regolamento.



ART.8


Al fine di salvaguardare il decoro e la pulizia della città, i concessionari delle bacheche debbono provvedere alla loro pulizia, alla manutenzione ed alla eventuale riparazione in caso di danno.

Qualora il concessionario non ottemperi con diligenza a quanto suddetto, sarà provveduto dall’amministrazione comunale con addebito al soggetto concessionario delle spese effettuate.

Nel caso ciò non venga rispettato, l’amministrazione provvederà alla revoca della autorizzazione secondo quanto stabilito al precedente art.7.


NORMA TRANSITORIA


Bacheche e vetrinette poste all’interno del centro storico, con esclusione di quelle in uso agli esercizi commerciali di cui al precedente art.6, dovranno essere rimosse in concomitanza con l’assegnazione e la disponibilità delle nuove bacheche.

Qualora ciò non avvenga da parte degli interessati si procederà d’ufficio .

Gli interessati, in sede di prima applicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda al Sindaco, nei modi stabiliti al precedente art.6, entro il 31.05.2002.

Entro il 31.12.2002 il Comune procederà all’assegnazione.

Sarà cura dell’amministrazione comunale rendere noto il presente regolamento ai concessionari di vecchie autorizzazioni di spazi e bacheche onde consentire la formulazione della nuova richiesta.

Al fine di permettere eguali opportunità di accesso, verrà data notizia tramite affissione di manifesti.


ALLEGATI