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INFORMAZIONI CONTRATTI DI COMODATO

Pubblicato il : sabato 7 maggio 2016


NUOVA DISCIPLINA PER I CONTRATTI DI COMODATO


La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (tranne A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (es. genitori-figli) che la utilizzino come abitazione principale a condizione che:
Il contratto di comodato sia registrato
Il comodante deve possedere solamente un immobile in Italia (immobile da intendere come unità immobiliare ad uso abitativo – interpretazione di contesto)
Il comodante può possedere anche un altro immobile, a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale (eccetto A/1, A/8 e A/9)
Il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti con dichiarazione IMU

Si precisa che le condizioni sopra elencate devono essere tutte soddisfatte per poter godere del beneficio previsto

La riduzione della base imponibile opera anche per la TASI: il comodatario non pagherà nulla in quanto trattasi di abitazione principale, mentre il comodante pagherà la quota a carico del possessore (70%), considerando la base imponibile ridotta della metà.


Per gli immobili storici dati in comodato (esclusi A/1, A/8 e A/9) alla riduzione prevista per il comodato si cumula quella del 50% prevista per le abitazioni storiche e, quindi, l’IMU verrà corrisposta considerando il 25% della base imponibile.

Il comodato opera nei confronti del soggetto passivo, quindi rilevano tutte le forme di possesso previste dalla normativa che danno luogo alla soggettività passiva (diritti reali di godimento), come ad esempio l’usufrutto.

L’agevolazione spetta anche alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato.


E’ possibile l’agevolazione soltanto in parte nel caso di abitazioni in comproprietà di due coniugi di cui solo uno rispetti le condizioni imposte dalla norma.

Per il comodatario non sono previsti limiti di possesso.
   



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