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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U.-

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Istruzioni pagamento acconto IMU 2019


IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA


Entro il 16 Giugno 2019 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2019.

 L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento per l'intera annualità 2019


Soggetti passivi:

 Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili ( fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

 ATTENZIONE: L' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

  7. unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria “D10” o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati.

c) terreni agricoli

Le aliquote per il calcolo ed il versamento dell'imposta, approvate con Del. C.C. nr. 21 del 28/03/2019, sono le seguenti:

ALIQUOTA agevolata dello 0,40 per cento:
- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze;

ALIQUOTA agevolata dello 0,76 per cento:
a) per gli immobili di cui all'art. 8 comma 4, del D. Legislativo 30/12/1992, n. 504
relativamente gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case
popolari;
b) relativamente ai soggetti passivi di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze,
nel numero massimo stabilito dalla vigente normativa, che vengono locate mediante la
stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la
propria residenza anagrafica;
c) per i terreni agricoli non esenti;

ALIQUOTA agevolata dello 0,80 per cento:
- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categorie C1, C3, C4, C5;

ALIQUOTA agevolata dello 0,84 per cento:
- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distinti nelle categoria D con
esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio
2014, di quelli appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, cambio e assicurazione"
(aliquota agevolata soggetta a dichiarazione del contribuente);

ALIQUOTA dello 0,96 per cento:
- per le aree fabbricabili;

ALIQUOTA dell'1 per cento:
a) per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati";
b) relativamente a tutte le altre fattispecie di immobili residuali;
ALIQUOTA dell'1,06 per cento:

a) per gli immobili appartenenti alla Cat. D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni";

Il contribuente, per poter usufruire di aliquote ridotte, esenzioni e/o detrazioni, deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini ordinari, apposita dichiarazione secondo le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU

















REGOLAMENTO I.U.C.
 REGOLAMENTO I.U.C. RELATIVO ALLA IMU IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017
 

ALLEGATI

• DELIBERA ALIQUOTE IMU 2016.pdf
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016

• DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI
DELIBERA VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI VIGENTI

• ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.
TAVOLA PER LA IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO

• DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017
DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017

• Aliquote e Detrazioni IMU Anno 2019
Aliquote e Detrazioni IMU in vigore dal 1 gennaio 2019