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TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TA.RI.

Pubblicato il : agg. sabato 7 maggio 2016


La TA.RI., istituita con i commi da 641 a 668 della Legge Finanziaria per l'anno 2014 n. 147/2013, sostituisce dal 1 gennaio tutta la precedente legislazione sui rifiuti (Tarsu, Tia, Tares etc). 

Cos'è la TARI?

Tari è l'acronimo di Tassa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Chi paga la TARI?

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Esclusione dalla TARI?

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva 

Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupate, 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo 

I Comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni anche diverse da quelle previste dalla legge. 

Quale superficie si considera ai fini della TARI?

Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Da notare però che per queste unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un regime transitorio e uno permanente. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l'allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali come suddetto. 

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. 

Si considera superficie calpestabile: 

la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono però esclusi: a) i locali con altezza inferiore a 1,5 mt; b) le rientranze e sporgenze per motivi estetici, salvo che siano fruibili; c) scale, pianerottoli e ballatoi comuni; d) le scale all'interno dell'unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale; e) i locali tecnici. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Commisurazione della tariffa TARI

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 



LEGGE FINANZIARIA 2014
GLI ARTICOLI DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2014 CHE HANNO ISTITUITO LA NUOVA TA.RI.

MODELLO DICHIARAZIONE
modello dichiarazione I.U.C. componente T.A.R.I. da utilizzare per dichiarare la conduzione di locali soggetti al servizio rifiuti




ALLEGATI

• TARI.pdf

• TARIFFE TARI ANNO 2017
IL PIANO FINANZIARIE E LE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017